Con la sentenza n. 5078/2016 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate definitivamente sulla questione dell’applicabilità dell’Iva alla Tariffa di igiene ambientale, stabilendo che l’Iva è incompatibile con la Tia per via della sua natura tributaria.
La questione è sempre stata oggetto di controversie e di pronunce giurisprudenziali fin dal 1997, quando il D.Lgs. n. 22, all’art. 49, dispose a decorrere dal 1 gennaio 1999 la soppressione della TARSU con la previsione che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico fossero coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. (SB)


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