Nel corso della Conferenza Stato-Regioni dell’1 agosto 2018 le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di D.M. contenente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al D.L.vo 99/1992, attuativo della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (qui la notizia).

In particolare, osserva la Regione Emilia Romagna che lo schema ha “accolto i principali emendamenti proposti in sede di riunione tecnica”, facendo riferimento al regime transitorio (applicazione immediata dei limiti per idrocarburi, IPA, PCDD/PCDF e PCB, toluene, selenio, cromo totale di nuova introduzione), alla nota dell’allegato IA sulle deroghe in caso di valori di fondo dei suoli superiori, all’accreditamento dei laboratori di analisi e definizione di top soil. Segnala, l’Emilia Romagna, che “l’emendamento principale che non ha trovato accoglimento è quello relativo al limite di 1000 N°/gss per il parametro Escherichia coli” suggerendo, infine, il riesame dell’intero D.L.vo 99/1992.

La Lombardia riferisce, invece, di alcuni refusi presenti nel testo, e richiede l’eliminazione del parametro Tallio dalla tabella di cui all’allegato 1°, per coerenza con i parametri ricercati nel fango. Con riferimento a metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi, suggerisce di aggiungere che “oltre alle metodiche sopra riportate potranno essere utilizzate metodiche di riconosciuta validità nazionale ed internazionale, ad eccezione che per il test di fitotossicità”, e di precisare che “i parametri previsti per i fanghi assolvono in maniera esaustiva ai relativi obiettivi di qualità ambientale”, e che ai fanghi da usare in agricoltura e ai fertilizzanti da essi derivati non si applicano i parametri di cui al D.L.vo 152/2006.

Il Piemonte, invece, chiede di “prorogare l’applicazione delle modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al terzo anno successivo alla data in vigore del decreto”, mentre la Toscana si limita a segnalare alcune incongruenze formali, anche in ragione della “necessità di procedere con urgenza all’approvazione del decreto in oggetto, viste anche le crescenti criticità connesse alla gestione dei fanghi di depurazione dei reflui urbani”.

Da ultimo, il Veneto, segnala gli “elevatissimi valori di accettabilità per il Toluene (100 mg/Kg), non compatibili con la normativa sulle bonifiche ambientali (0,5 mg/Kg)”, e che “anche in relazione alle concentrazioni degli IPA presenti negli idrocarburi le medesime risulterebbero elevate”, auspicando, quindi, che per Touene ed IPA siano fissati i limiti previsti dal D.L.vo 152/2006, precisamente dalla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V.

Al parere favorevole delle Regioni si associa quello del Ministero dell’Ambiente, sul cui portale si legge che “soltanto dieci giorni dopo la Sentenza del TAR Lombardia che ha paralizzato l’intero settore e ha creato non poche difficoltà ad Amministratori ed Enti preposti, si consegue un importante risultato atteso da tutto il territorio nazionale”, mentre si annuncia che saranno accolti i suggerimenti delle Regioni nel corso degli ulteriori passaggi verso il testo definitivo.


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