In una recentissima sentenza, la n.4221 del 1°febbraio 2023, la Cassazione penale, Sez.III, ha stabilito che: “Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto – e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), D.L.vo 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti”.
 

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