L’art. 20 della Legge Europea (n. 37/2019), in vigore da domenica 26 maggio 2019, ha sostituito – tra l’altro – il testo dell’art. 185, comma 1, lettera f) del TUA. Disponendo l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti per “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

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Il testo precedente, quello risultante dalle modifiche introdotte dal collegato agricolo del 2015 (Legge 28 luglio 2016, n. 154) prevedeva che non rientrassero nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana”.

L’inserimento nelle esclusioni di cui all’art. 185 degli sfalci e potature “provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)” era finalizzato ad agevolare l’estensione di tale norma di favore anche alle imprese che non fossero qualificate agricole ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.

Tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto le aggiunte apportate nell’estate del 2016 contrarie al diritto comunitario in quanto il Legislatore nazionale ha così esteso sostanzialmente il regime di favore previsto dalla direttiva 2008/98/CE, che si limita a contemplare “materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”.

Si farà il punto su questa importante novità, nonché su tutta la corretta gestione dei rifiuti, durante la Summer School Gestione Rifiuti di TuttoAmbiente, che si terrà a Rivalta dal 26 al 28 giugno.

 

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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