Sì ai sacchetti di plastica autonomamente reperiti purché nuovi, monouso e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti.
Questa la posizione del Ministero della Salute circa le condizioni in cui i consumatori possano utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura autonomamente reperiti, con specifico riferimento agli shoppers usualmente utilizzati per inserirvi alimenti da acquistare (es. frutta e verdura), ormai non più cedibili a titolo gratuito.
 
Con la Circolare del 27 aprile 2018, in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall’articolo 226-ter del D.L.vo 152/2006 (per un approfondimento: “Obbligo sacchetti di plastica a pagamento: molto rumore per nulla?”), il Ministero della Salute ha aggiunto ulteriori precisazioni rispetto a quanto statuito dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell’Adunanza del 21 marzo 2018 (v. “Questione sacchetti monouso per frutta e verdura: risponde il Consiglio di Stato”).
 
Il Consiglio ha, infatti, ammesso la possibilità per i consumatori di utilizzare, in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale nel quale sono destinate ad essere utilizzate, contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti, purché ciò avvenga nel rispetto dell’esigenza di tutela della sicurezza e igiene degli alimenti. In sostanza, sottolinea il Ministero, dovrà trattarsi di sacchetti comunque idonei a preservare l’integrità della merce.
 
Resta ferma, precisa ulteriormente il Ministero, la responsabilità dell’impresa rispetto all’integrità e sicurezza dei prodotti che sono venduti all’interno dell’esercizio commerciale, e con essa l’obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare, rammentando, in particolare, l’obbligo dell’analisi di pericoli e punti critici di controllo. Ciascun esercizio commerciale è, quindi, tenuto alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore.
Solo i sacchetti ritenuti non conformi a tali caratteristiche potranno essere vietati.
 
Da qui, il Ministero suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, al fine di garantire uniformità di comportamenti sull’intero territorio nazionale, da rendere visibile all’interno dell’esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela.
 
Da ultimo, poiché l’uso di contenitori alternativi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara, essendo le bilance in uso negli esercizi commerciali tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione, il Ministero della Salute richiede l’acquisizione delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo economico, da considerarsi rilevanti ai fini dell’operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare. (LM)


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