Il 1° marzo 2023 entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto 16 gennaio 2023 del MASE recante le “Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, con la modifica all’allegato IV del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 27, viene aggiunto il seguente punto:

  • 48. Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili. Scade il 30 giugno 2027.

 

Inoltre, al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:

  • c) bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure<(li>
  • d) dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024. Scade il 30 giugno 2027.

 

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