In ambito “sottoprodotti” capita spesso di chiedersi quale valore dare ai contratti di fornitura e se questi ultimi garantiscano le cartezza dell’utilizzo.

In merito questa è la posizione del TAR Lombardia (Brescia), espressa tramite la sentenza n.211 dell’8 marzo 2023.

“Premesso che la qualificazione di un materiale come sottoprodotto non attiene alle caratteristiche intrinseche di quel materiale, ma al soddisfacimento di una serie di condizioni giuridiche – sicché uno stesso materiale può costituire rifiuto o sottoprodotto a seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 184-bis D.L.vo 152/2006 -, è legittima la richiesta dell’Autorità Competente di produrre i contratti di fornitura, in quanto funzionali alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184-bis, in particolare quello della certezza dell’utilizzo del materiale.

Infatti, non è l’Autorità Competente a dover dimostrare che un dato materiale costituisce rifiuto, ma è l’impresa che vuole utilizzare quel materiale come sottoprodotto a dover dimostrare che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 184-bis D.L.vo 152/2006”.
 
Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
 
 


Condividi: