Entrerà in vigore domani, 1° febbraio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PA.

In particolare, l’art. 57 del Reg. 2021/2115 indica specifici obiettivi da raggiungere nel settore vitivinicolo, tra i quali sostenere l’utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini
dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente. L’art. 58 del medesimo regolamento, invece, stabilisce specifici interventi da attuare nel settore vitivinicolo, tra i quali “investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l’altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici”.

Sul punto, l‘art. 4 del nuovo Reg. 2022/129 (Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione) stabilisce che: “l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115 da versare ai distillatori, comprensivo di un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta di cui all’articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, non supera:
a)
per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/% volume/hl;
b)
per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/% volume/hl.
2.
Gli Stati membri fissano gli importi effettivi da versare a titolo di aiuto finanziario dell’Unione in base a criteri oggettivi e non discriminatori e tenendo conto delle diverse tipologie di produzione”.

 


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