La qualificazione come ‘sottoprodotto’ dipende dalla assoluta certezza e legalità del riutilizzo del materiale, dovendosi escludere la possibilità di qualificare come tale il deposito a tempo indeterminato e incontrollato di materiale abbandonato e custodito in modo improprio. Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 31 maggio 2021, n. 4145.

Nella specie trattavasi di cumuli di materiali giacenti da anni nel sito, incustoditi e mal conservati, non oggetto di alcun attuale o recente utilizzo o riutilizzo nell’ambito di alcun processo produttivo.

 

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