Nell’interrogazione parlamentare n. 5/00729 è stato chiesto al Ministero dell’Ambiente se non intenda adottare “iniziative normative volte a specificare che lo scarto tessile o sottoprodotto tessile utilizzato e trasformato dal settore del riciclo tessile, non deve essere considerato un rifiuto, ma una materia prima tessile seconda“.
 

In particolare, è stato osservato che i materiali tessili che nascono dalla dismissione di indumenti usati, e che vengono trasformati in materiale fibroso per essere utilizzati per la produzione di Filati prima o Tessuti Cardati poi, soddisfano le “condizioni da realizzare affinché un «oggetto» possa essere considerato sottoprodotto“.
 

Il Ministero, richiamando i cirteri previsti dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006 per la qualifica di sottoprodotto, ha osservato che “con il decreto n. 264 del 2016 sono stati adottati criteri indicativi per agevolare i soggetti interessati nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto“, concludendo che “allo stato attuale, dunque, la possibilità di considerare gli scarti tessili come sottoprodotti anziché rifiuti è già definita dalla normativa generale“.
 

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Ciò non toglie, segnala il Ministero, che non sia in programma una specifica disciplina di settore: “il Ministero dell’ambiente monitora costantemente l’impatto regolatorio, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere, e sta valutando possibili revisioni della disciplina con specifico riferimento al settore tessile“.
 

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