Per determinati reati, “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo […], l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, lo prevede il codice penale, all’art. 131-bis.
 

Trattandosi di una causa di non punibilità dell’autore del reato, spetta al giudice stabilire se l’offesa integrata dalla condotta nel caso concreto sia effettivamente offensiva del bene giuridico protetto o se quel particolare comportamento non debba essere punito in quanto talmente irrilevante (ossia poco offensivo) da non meritare sanzione penale (si veda La “tenuità del fatto” e la sua applicazione in campo ambientale).
 

Del tema si è recentemente occupata anche la Sezione III della Cassazione Penale, in materia di reati ambientali. In particolare, con la sentenza n. 39036 del 28 agosto 2018, in materia di emissioni in atmosfera, e con la sentenza n. 39195 del 29 agosto 2018, relativa ad un caso di trasporto non autorizzato di rifiuti.
 

Nella prima si contestava l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio finalizzato al contenimento delle emissioni in atmosfera e la mancata comunicazione agli enti della data di avviamento dell’impianto (art. 279, D.L.vo 152/2006): in tale sede, la Corte ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fattosul rilievo della pericolosità per l’ambiente e la salute, trattandosi di condotte volte a sottrarre l’attività potenzialmente lesiva dei beni giuridici indicati al controllo degli organi di vigilanza“.
 

È, quindi, la pericolosità della condotta, ossia del non rispettare l’autorizzazione e non comunicare la data di avviamento dell’impianto, ad escludere la tenuità del fatto.
 

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Parallelamente, nella seconda pronuncia, vertente su un caso di trasporto di rifiuti da parte di soggetto non iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e nell’inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti (Parte IV del D.L.vo 152/2006), i Giudici hanno escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilitàin ragione sia della reiterazione nel tempo della condotta illecita, che integra un comportamento abituale, ostativo all’applicazione della causa di non punibilità, sia dell’entità dei rifiuti trasportati, fatto che, anche rapportato a un singolo trasporto, non merita l’appellativo di particolare tenuità”, questo, peraltro, “a prescindere dalla modestia del fatto e dalla sua scarsa offensività“.
 

In questo caso, diversamente dal precedente, è l’abitualità della condotta ad escludere la causa di non punibilità.
 

Anche di questa tematica ci occuperemo durante il Corso di TuttoAmbienteHSE Manager – Responsabili Sicurezza e Ambiente“, che si terrà a Milano, il 16 e 17 ottobre 2018.
 

Info e approfondimenti:
formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
 


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