Dal 20 maggio 2024 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006..

Il provvedimento – composto da 86 articoli e 13 allegati – stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento si applica in particolare alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; le acque reflue; le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi; etc.

Il testo vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se permessi e autorizzati nel rispetto delle rigide condizioni previste dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e in casi debitamente giustificati. Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero continueranno ad essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione (“elenco verde”).

Il provvedimento contiene inoltre una deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a esperimenti se il quantitativo di tali rifiuti non supera i 250 kg. In questo caso la spedizione di tali rifiuti dovrà rispettare gli obblighi generali di informazione stabiliti dal regolamento.

Si segnala che l’art. 85 del regolamento in esame (“abrogazioni e disposizioni transitorie”) dispone che il reg. n. 1013/2006 sarà abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.

Tuttavia le disposizioni di tale regolamento continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

  • a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
  • b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
  • c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

 

Il regolamento n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’art. 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’art. 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026.

Sarà altresì abrogato il regolamento n. 1418/2007 della Commissione a decorrere dal 21 maggio 2027.

Il presente regolamento si applicherà invece a decorrere dal 21 maggio 2026, così come disposto dall’art. 86 (“entrata in vigore e applicazione”), tuttavia, con riguardo ad alcune disposizioni, si applicano le date di applicazione seguenti:

  • a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
  • b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
  • c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
  • d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026;
  • e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

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