Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 l’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid19.

In particolare, l’art. 1 della Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 stabiliva che:

1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.

L’Albo nella nuova Circolare ha precisato che, a seguito della ripresa delle verifiche d’idoneità per Responsabile tecnico dopo il periodo di sospensione legato all’emergenza epidemiologica da COVID19, il termine di cui al comma 3 dell’art 1 della deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021 decorre dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal gennaio 2022.

 

 

Per maggiori info: formazione@tuttoambiente.it; 0523.315305


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