Dallo svolgimento di attività di manutenzione c.d. generica ex art. 266, comma 4, D.L.vo n. 152/2006 decadono dei rifiuti, il cui produttore è individuato nel soggetto che svolge detta attività, ossia il manutentore.

Sebbene la responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti (inclusa la classificazione degli stessi) sia da ricondurre in prima battuta direttamente in capo al produttore e quindi al manutentore, si può sostenere che anche il proprietario dei beni sui quali viene effettuata la manutenzione o comunque della sede in cui i rifiuti vengono prodotti sia comunque coinvolto nella gestione di detti rifiuti, a titolo di co-responsabilità intesa in senso lato come riferibile a tutti i soggetti in qualche modo collegati alla gestione.

A tal proposito occorre richiamare l’art. 178, D.L.vo n. 152/2006, che in tema di co-responsabilità nella gestione dei rifiuti così dispone: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e accesso alle informazioni ambientali”.

Quanto sopra si potrà concretizzare per il summenzionato proprietario, oltre che nella verifica “a monte” dei titoli abilitativi in possesso della ditta che effettua la manutenzione in sede di scelta del fornitore, anche in una sorta di controllo “a valle”, da svolgere una volta che i rifiuti si siano effettivamente formati.

È evidente, peraltro, che la responsabilità a lui ascrivibile, dal punto di vista pratico non comporta alcun diritto di obbligare o comunque di imporre al fornitore, ad esempio, di modificare il codice CER attribuito: a tal proposito si suggerisce, qualora ciò non sia già stato fatto, di comunicare per iscritto al manutentore le perplessità in merito all’attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione, onde avere – in caso di future contestazioni – un’evidenza scritta circa le perplessità a suo tempo manifestate dall’Azienda (cosa che dimostrerebbe, fra l’altro, un fattivo interessamento della stessa circa la corretta gestione dei rifiuti).

 

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo il Corso Rifiuti: Mud, Registri, FIR, Sistri – Tutte le novità e criticità 2018, che si terrà a Milano, il 30 gennaio, e a Bologna, il 16 febbraio, ed il Master Gestione Rifiuti, nelle edizioni di Bologna (dal 7 febbraio al 21 marzo) e Milano (dal 9 maggio al 6 giugno).

 

Per info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – tel. 0523.315305