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La PA, prima di rilasciare l’autorizzazione, deve verificare la provenienza dei rifiuti?

Categoria: AIA
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 25/01/2023
n. 849

L’Amministrazione non deve necessariamente verificare prima di rilasciare l’AIA, ai sensi degli artt. 29 ter e quater del D.L.vo 152/2006, la specifica provenienza dei rifiuti, nonché la natura del trattamento meccanico cui sono sottoposti dal produttore e le caratteristiche che essi assumono a valle dello stesso, prima di essere immessi nell’impianto. Tale conclusione è infatti inficiata da un vizio logico in quanto, in fase di autorizzazione, non è possibile individuare preventivamente tutti i singoli futuri fornitori dell’impianto che sono, ovviamente, mutevoli nel tempo.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. Con istanza del 10 maggio 2019 la società Refuel s.r.l., odierna appellante, presentava domanda di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (“CSS”) – attività di recupero R13-R12-R13 – nel Comune di Silvano d’Orba, località Caraffa.   1.1. Il procedimento si concludeva con la determinazione n. DDAP2 - 1023 – 2019 del 18 novembre 2019, che disponeva l’esclusione del progetto dalla VIA, con prescrizioni.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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