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In caso di inosservanza delle prescrizioni AIA, è irrogata automaticamente la sanzione meno grave?

Categoria: AIA
Autorità: Tar Lombardia (BS)
Data: 13/09/2022
n. 860

L’art. 29 decies, comma 9, D.L.vo  n. 152/2006 prevede una serie di sanzioni per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o addirittura di esercizio dell’attività in assenza di titolo autorizzatorio, che vanno dalla semplice diffida, alla sospensione dell’attività e alla chiusura dell’impianto, tuttavia la disposizione non prevede affatto che si debba partire dalle sanzioni meno gravi e applicare quelle via via più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione. La scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è infatti lasciata alla discrezionalità della Provincia, che può anche disporre quella più grave anche senza aver prima diffidato l’autore dell’illecito.

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Leggi la sentenza

RITENUTO FATTO   1.1. La società -OMISSIS- S.r.l. gestiva una pluralità di impianti di trattamento di impianti di trattamento di rifiuti, a tanto autorizzata da specifici provvedimenti provinciali.   In particolare, con AIA n. -OMISSIS- del 6.10.2015, poi successivamente modificata e integrata, la Provincia di Brescia aveva autorizzato la predetta società al trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi nell’impianto di Quinzano d’Oglio. L’autorizzazione prevedeva che la parte del materiale trattato che residuava al termine della lavorazione fosse avviata all’impianto di Calcinato sempre della -OMISSIS- S.r.l..   1.2. Da controlli di ARPA Lombardia e da indagini di polizia giudiziaria…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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