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Quale autorizzazione per l’utilizzo del biogas?

Categoria: Biogas
Autorità: Consiglio di Stato Sez. V
Data: 17/02/2023
n. 1685

L’utilizzo del biogas proveniente da un impianto di depurazione di acque reflue, ai fini del riscaldamento delle acque di processo, costituisce una forma di coincenerimento di un rifiuto combustibile da assoggettare a specifica autorizzazione ai sensi della part IV del D.L.vo 152/06. Essendo un effluente gassoso che tende a liberarsi in atmosfera, in base ai principi generali la sua disciplina rientra nella Parte V, All. X, del D.L.vo 152/06. Peraltro, questa tipologia di biogas non può nemmeno essere inquadrata nella disciplina di cui all’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, perché non soddisfa le condizioni normative ivi previste.

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FATTO e DIRITTO   1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dalla determinazione dirigenziale n. 82 del 12 gennaio 2017 emanata dalla Città Metropolitana di Bari, recante l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gas provenienti dal depuratore di acque reflue sito in comune di Cassano Murge.   1.1. Il provvedimento autorizzativo è impugnato nella parte in cui ha prescritto ad Acquedotto Pugliese s.p.a., gestore del servizio idrico integrato regionale (inclusivo del trattamento delle acque reflue civili), di ottenere una ulteriore autorizzazione, ai sensi della parte IV del d.gs. n. 152 del 2006, per la combustione del biogas prodotto dai liquami,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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