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Il requisito del pericolo nel reato di inquinamento ambientale

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/01/2021
n. 392

Se è vero che, con riguardo al delitto di inquinamento ambientale (di cui all’art. 452-bis cod. pen.), l’accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all’ambiente va effettuato nei limiti di rilevanza determinati dalla fattispecie incriminatrice (che non richiedono necessariamente la prova della contaminazione del sito e, dunque, renderebbero non dirimente il mancato superamento delle “concentrazioni soglia di rischio”) non deve trascurarsi che la compromissione e il deterioramento devono riguardare “porzioni estese o significative” del suolo, solo così acquistando concretezza il requisito del pericolo richiesto dalla norma.

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Ritenuto in fatto   1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. ha proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di S. di rigetto dell'appello dello stesso P.M. avverso il decreto del G.i.p. di reiezione della richiesta di sequestro preventivo del fondo di mq. 30.000 situato in M. e adibito, tra il 2003 e il 2012, a poligono di tiro gestito dalla "associazione tiro dinamico senese" per il reato, tra gli altri addebitati, di cui all'art. 452-bis cod. pen. in relazione alla compromissione e al deterioramento dei terreni causati dai rifiuti generati dalla attività di tiro e non…
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