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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/06/2004
n. 25752

Affinché si possa ritenere configurabile il reato di cui all’articolo 59, V co., D. Lgs. 152/1999, occorre che nello scarico di acque reflue industriali ricorrano simultaneamente due condizioni: il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’Allegato 5, e la presenza di sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 (ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell’Allegato 5).

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