Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Acqua – Demanio – Definizione di acque pubbliche - Limiti edificatori - Individuazione

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale, III
Data: 05/04/2012
n. 12998

Nella definizione di acque pubbliche di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36 e nel D. P. R. n. 238/2999, prima, ed al D. L. vo n. 152/2006, poi, non è più esplicitamente richiesto, come precedentemente previsto dall'art. 1 del R. D. n. 1775/1933, che dette acque debbano avere attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Bisogna, però, considerare che gli artt. 76 e 77 del medesimo D. L. vo 152/06 introducono dei limiti in relazione alla capacità dei corpi idrici e quindi alla significatività degli stessi che si traducono, di fatto, nella necessità che le acque pubbliche abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Ne deriva che i divieti (la cui violazione è penalmente sanzionata) di edificazione sanciti dall’art. 96 del R. D. n. 523/1904 - informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici - debbono ritenersi non operativi quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata