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E’ ammesso il campionamento istantaneo del refluo?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/12/2018
n. 56670

In materia di acque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del D.L.vo 152/2006, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, potendo l'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, costituite dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento. Non rileva, inoltre, che siano state effettuate analisi delle acque su iniziativa della società, senza che da nessuna di esse risultasse il superamento dei limiti prescritti: infatti, la natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all'art. 137 del citato decreto (scarico non autorizzato) è volta a prevenire il rischio di un'offesa all'ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata, e prescinde dalla valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta al fine di valutarne l'offensività in concreto, essendo anche un solo scarico, pur se episodico, idoneo a ledere il bene giuridico protetto (nella specie, secondo la Corte i giudici hanno correttamente giustificato sia le modalità del prelievo delle acque che, ancorché istantaneo, è stato ritenuto ugualmente affidabile - oltre che necessitato dall'irrespirabilità dell'aria all'interno delle abitazioni in conseguenza dello scarico - rispetto a quello medio ponderale, in quanto articolatosi in ben quattro distinti prelievi effettuati in momenti diversi, sia il punto di prelievo, costituito da un diverso pozzetto rispetto al punto di prelievo fiscale, nel quale effettivamente avveniva lo scarico dei reflui e comunque collegato a quello fiscale da una tubatura).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 30.10.2017 la Corte di Appello di Ancona, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 137, terzo comma d.lgs. 152/2006 ascritto all'esito del giudizio di primo grado ad E. T. e D. B. per aver fatto defluire, nella qualità di A.D. e di legale rappresentante della spa A. I., uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose nella pubblica fognatura, hanno confermato le statuizioni di condanna a risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2.Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio…
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