Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Assenza di reti fognarie per le acque urbane: Italia inadempiente

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Giustizia (Sezione Sesta)
Data: 06/10/2021
n. C‑668/19

Ai sensi dell’art. 3, par. 1, primo comma, della direttiva 91/271, gli agglomerati con numero di a.e. (abitante equivalente) compreso tra 2000 e 15000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2005. Tale disposizione impone un preciso obbligo di risultato, formulato in modo chiaro e non equivoco, affinché tutte le acque urbane che provengono da siffatti agglomerati entrino in una rete fognaria per le acque reflue urbane (nel caso di specie, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE).  

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

«Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 91/271/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Articoli da 3 a 5 e 10 - Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati - Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati - Costruzione e gestione degli impianti di trattamento - Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti - Aree sensibili - Trattamento più spinto delle acque reflue». Nella causa C-668/19, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 15 luglio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata