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Ricovero e custodia cani contro terzi: quali conseguenze per gli scarichi non autorizzati?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38866

In materia di scarichi, le acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame sono assimilate, ai sensi dell’art. 101, comma 7 del D. L.vo 152/2006, alle acque reflue domestiche. Pertanto, lo scarico non autorizzato degli effluenti di allevamento è sanzionato solo in via amministrativa (a norma dell’art. 133 del D. L.vo 152/2006), diversamente dall’utilizzazione agronomica degli stessi, che, se effettuata al di fuori dei limiti consentiti, assume, invece, rilevanza penale (fattispecie in tema di attività di ricovero e custodia di cani conto terzi).  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.12.2015, il Tribunale di Milano dichiarava M.A.D. responsabile dei reati di cui agli artt. 137 comma 1 e 124 d.lvo 152/2006- per avere, quale amministratore unico della società "I.M.", presso la cui sede esercitava attività di ricovero e custodia cani per conto terzi, aperto quattro nuovi scarichi ed effettuato tre nuovi scarichi in assenza di autorizzazione nella Roggia Cadora- e C.P.A. del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) e b) divo 152/2006- perché effettuava una gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi con attività di smaltimento mediante impianto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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