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Quali sanzioni per la violazione della disciplina regionale?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2018
n. 31389

L’art. 137, comma 9 del D.L.vo 152\\2006 punisce, con le sanzioni stabilite dal primo comma, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, il quale, a sua volta, prevede che le regioni disciplinino i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (nella specie, si trattava di un parcheggio a servizio di un’attività principale, ipotesi che la legge regionale prevedeva quale esenzione agli obblighi di installazione dei dispositivi di gestione delle acque di prima pioggia).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 17 gennaio 2017 ha riconosciuto A.P. responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 137, comma 9 d.lgs. 152\06 in relazione all'art. 113, comma 3 del medesimo decreto e lo ha condannato alla pena dell'ammenda per non aver provveduto a richiedere, quale legale rappresentante di una società consortile, l'autorizzazione all'ente competente per lo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o di dilavamento nei modi e nei tempi fissati dalla deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 per una parte di un'area utilizzata come distributore…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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