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Acque - Derivazioni e utilizzazioni - Criteri di priorità in caso di scarsità di acque - Concessioni di derivazione sulla medesima acqua - Preferenza per il titolare di concessione a scopo irriguo rispetto al titolare di concessione a scopo idroelettrico

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 28/12/2011
n. 29108

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 152/2006, nei periodi di siccità e comunque di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo. Ne deriva che, ove sulla medesima acqua siano previste due concessioni di derivazione - l'una, più antica, a scopo idroelettrico, e l'altra, più recente, a scopo irriguo - è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione concedente, verificata la scarsità delle acque, dà la precedenza all'utenza irrigua, stabilendo nel contempo a carico del concessionario favorito, ex art. 45 del r.d. n. 1775/1933, un obbligo risarcitorio verso il concessionario penalizzato.

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