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Acque reflue industriali e caso fortuito

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/02/2022
n. 5817

Anche in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, e specificamente in tema di sversamento di acque reflue, non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, quanto l’agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente. Nel caso di specie, il superamento dei limiti consentiti delle sostanze pericolose nelle acque reflue industriali scaricate al suolo è attribuibile ad una condotta negligente dei ricorrenti e non a circostanze imprevedibili, in quanto l’impianto non è stato sottoposto alle periodiche manutenzioni ed ai controlli, non sono stati predisposti i presidi necessari volti ad evitare le fuoriuscite di sostanze inquinanti e l’avvenuto superamento dei valori-soglia è stato registrato in due scarichi tra loro distanti e non collegati.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2021, la Corte di appello di (omissis) ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di (omissis) che aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) ed (omissis) per il reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed aveva condannato il primo alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 3.000 di ammenda, ed il secondo alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto ed euro 2.000 di ammenda concedendo le circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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