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Quale gestione per le acque di falda emunte?

Categoria: Acqua
Autorità: Cons. Stato, Sez. IV
Data: 12/08/2021
n. 5868

Laddove un progetto di bonifica delle acque di falda (ex art. 243, c. 4, D.L.vo 152/06) non fornisca elementi specifici, oggettivamente valutabili ed apprezzabili, dai quali la P.A. possa desumere l’esistenza di un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, l’Amministrazione ha discrezionalità tecnica nell’applicare criteri più rigorosi, imporre prescrizioni tecniche, chiedere il rispetto di valori limiti più severi: il committente, infatti, non può disinteressarsi degli aspetti operativi scaricando sulla progettazione esecutiva la responsabilità dell’individuazione, a monte, del sistema tecnico più idoneo e rispettoso della normativa di settore (fattispecie relativa ad un progetto di bonifica di acque di falda contenenti metalli pesanti all’interno di un S.I.N.).    

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FATTO e DIRITTO   Omissis ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui la Conferenza di servizi (convocata in data 22 novembre 2007 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esame del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale sul litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano) ha approvato il progetto in questione sottoponendolo, tuttavia, alla condizione che “per quanto riguarda l’impianto di depurazione dovranno essere specificati tutti i parametri di progetto dell singole apparecchiature, nonché le efficienze di abbattimento attese per i singoli inquinanti anche in relazione ai limiti adottati per lo scarico…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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