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Infrastrutture idriche: quale autorità interviene in caso di mancato trasferimento al gestore del servizio idrico?

Categoria: Acqua
Autorità: Tar Lazio (RM), Sez. V
Data: 19/01/2023
n. 1013

È evidente e innegabile l'obbligo ex lege dei Comuni interessati di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato, dal momento che il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d'ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all'Autorità d'Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del D.L.vo. n. 152/2006, al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare l'unitarietà della gestione del servizio.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   Con l’odierno ricorso il Comune di Trevi nel Lazio impugna i provvedimenti con i quali si dispone il trasferimento del servizio idrico alla società Acea ATO 2 S.p.A., gestore unico dell’ambito territoriale ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma), mediante la cessione gratuita delle infrastrutture idriche e la conclusione delle relative operazioni entro il 30 settembre 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 147, comma 2-ter, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi, per brevità, d.lgs. n.152/2006).   A sostegno della propria domanda lo stesso affida il gravame proposto a tre motivi di ricorso aventi ad…
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