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Acque di dilavamento e di prima pioggia: il trattamento in impianti di depurazione

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/03/2024
n. 9471

La mancanza di autorizzazione per lo scarico di acque di dilavamento e di prima pioggia comporta la violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, D.L.vo n. 152 del 2006, in riferimento all'art. 113, comma 3, dello stesso decreto in forza del quale le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

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Leggi la sentenza

  RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 14/2/2023 il Tribunale di Frosinone dichiarava G. S. colpevole dei reati di cui a g li artt. 137, commi 1 e 9, 256, comma 2, d.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006; difetto assoluto di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente senza valutare affatto il contenuto del Piano di Tutela delle…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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