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INQUINAMENTO IDRICO – Scarico in fognatura

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/09/2007
n. 33787

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, configura il reato di cui all'art. 137, comma primo, del citato D.Lgs. (prima contemplato dall'art. 59, comma primo, D.Lgs. 152/99) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo, esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dal recapito finale (acque, suolo e sottosuolo) non menzionato dalla norma sanzionatoria. (Fattispecie di scarico discontinuo senza autorizzazione di acque reflue derivanti dalla lavorazione dei bergamotti recapitanti nella fognatura comunale stabilmente collegata, tramite condotta di collegamento, con le vasche di raccolta site nell'impianto).

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