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Scarico reflui autolavaggio: quando è reato?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/02/2020
n. 3450

Si configura il reato di cui all'art. 137 del D.L.vo 152/2006 quando lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio sia eseguito in assenza di autorizzazione, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche. Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate. Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza autorizzazione, è certamente idoneo a integrare il reato di cui sopra, che ha natura di reato di pericolo, non assumendo pertanto rilievo la circostanza che i prelievi su alcuni degli scarichi siano risultati nella norma.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 17 novembre 2016, il Tribunale di Cosenza condannava D. G., con i doppi benefici di legge, alla pena di euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006, a lui contestato perché, nella qualità di titolare dell'impianto di autolavaggio denominato "D&G di G. D.", effettuava scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza autorizzazione, fatto commesso in Roggiano Gravina fino al 26 agosto 2014, data dell'accertamento   2.Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, G., tramite il suo difensore di fiducia, ha…
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