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Acque meteoriche contaminate: acque meteoriche di dilavamento o reflui industriali?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/02/2019
n. 6260

In materia di acque, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ai sensi dell'art. 74, lett. h), del D.L.vo. n. 152 del 2006. L’eliminazione dell’inciso “intendendosi per tali" (cioè per acque meteoriche di dilavamento) "anche quelle venute in contatto con sostanze... non connesse con le attività esercitate nello stabilimento” dal testo del citato art. 74 lett. h) ad opera dell'art. 2 comma 1 n. 4 del d.lgs. 16 gennaio 2008 è frutto di una precisa scelta del legislatore, indicando proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento.

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Ritenuto in fatto   Con ordinanza del 27 febbraio 2018, il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui Stefano Galletti aveva chiesto la revoca per abolitio criminis della sentenza del 27 novembre 2012, irrevocabile il 24 maggio 2017, con la quale il Tribunale di Bologna lo aveva condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 124 comma 1 e 137 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006, per avere, quale socio accomandatario e direttore tecnico della società "S.s.s ", effettuato scarichi di acque reflue industriali…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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