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INQUINAMENTO IDRICO – Reato di danneggiamento

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 29/07/2008
n. 31485

Per integrare l’elemento materiale del reato di danneggiamento deve verificarsi la distruzione di un bene o il deterioramento dello stesso (nella fattispecie un corso d’acqua), che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della essenza e funzionalità della cosa; inoltre, per potersi ravvisare il dolo nel delitto de quo, pur non essendo necessaria l’esistenza del fine di nuocere, occorre tuttavia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui.

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