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Lavanderia industriale, mancato trattamento delle acque di prima pioggia?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/08/2021
n. 30261

Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del d.lgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006 (fattispecie relativa agli scarichi di una lavanderia industriale).      

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   Il Tribunale di Cassino, con sentenza pronunziata in data 5 dicembre 2019, ha dichiarato la penale responsabilità di Omissis in ordine al reato di cui all’art. 137, commi 1 e 9, del dlgs n. 152 del 2006, per non avere costui, in qualità di legale rappresentante della Omissis, osservato le prescrizioni previste in via generale dalla Regione Lazio con l’art. 24 delle norme di attuazione del Piano regionale per la tutela delle acque, non avendo previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dell’impianto industriale gestito dalla società in…
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