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Scarico o rifiuto liquido: cosa si intende per sistema stabile di collettamento?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/02/2018
n. 6998

In materia di acque, lo scarico è definito, dall’art. 74 del D.L.vo 152/2006, come l’immissione tramite un sistema stabile di collettamento che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, che siano acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria. Lo scarico è tale in quanto avvenga tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di collettamento, intendendosi, per condotta, non per forza tubazioni o altre specifiche attrezzature, essendo, invece, necessario e sufficiente un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. In tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006  (nella specie, la raccolta di liquami in vasche di raccolta ha portato a ritenere interrotta, per certo, la necessaria continuità tra il luogo in cui i reflui venivano prodotti ed il recapito finale, considerando anche che alla stessa collocazione nelle vasche seguiva il "re-indirizzo" in un piazzale di cemento e, da lì, in un vallone e, poi, in un fiume).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 4/7/2016, il Tribunale di Benevento dichiarava L. M. ed E. M. colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, lett. a) e 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e li condannava ciascuno alla pena di 2.000,00 euro di ammenda; agli stessi, nelle qualità e con le modalità indicate in rubrica, era contestato di aver smaltito rifiuti speciali non pericolosi (acque reflue di vegetazione da frantoio oleario) in difetto della necessaria autorizzazione.   2.Propongono congiunto ricorso per cassazione i M., a mezzo del proprio difensore, deducendo i…
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