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ACQUE – Opere idrauliche

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 14/02/2004
n. 2899

In tema di acque pubbliche, la nozione di “opere idrauliche”, prevista dall’articolo 140, lettera d) ed e) del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) al fine della devoluzione ai tribunali regionali delle acque delle controversie riguardanti l’occupazione, l’esecuzione o manutenzione delle opere medesime, non comprende tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l’utilizzazione delle stesse, sì da incidere su interessi pubblici connessi al loro regime. Ne consegue che a tal fine non è qualificabile come opera idraulica un depuratore di acque luride, il quale, in quanto destinato a ricevere liquami trasportati dalle fogne ed a consentire un migliore e meno nocivo smaltimento dei medesimi, costituisce parte integrante del sistema fognario, ancorché per effetto dell’immissione delle acque depurate in un corso fluviale, possa indirettamente implicare una eliminazione o riduzione dell’inquinamento di quest’ultimo.

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