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Acque reflue industriali: come classificarle correttamente?

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 30/08/2016
n. 35850

Per identificare correttamente le acque reflue industriali occorre procedere a contrario, ossia escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica: ciò in quanto la rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, ed in questa nozione (ex art. 74, comma 1, lett. h, del D.L.vo 152/06) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, (ex art. 74, comma 1, lett. g, del D.L.vo 152/06) (fattispecie relativa alle acque reflue prodotte da un centro di emodialisi che, in quanto provenienti da un’attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche, ed essendo caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche, sono qualificate come acque reflue industriali ed il loro scarico non autorizzato configura il reato di cui all'art. 137, c. 1, D.L.vo 152/06).

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