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INQUINAMENTO IDRICO – Illecita captazione acque pubbliche

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 10/09/2009
n. 19448

In un giudizio di indebito arricchimento, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933. Infatti, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento.

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