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Le acque derivanti dal lavaggio di prodotti agricoli rientrano nella disciplina sugli scarichi?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38848

Nel caso di acque reflue derivanti dal lavaggio di prodotti agricoli provenienti da coltivazioni di terzi, dette acque, anche ove qualificabili come “scarico”, non sarebbero comunque da ritenere assimilate alle acque reflue domestiche, le quali devono provenire, ai sensi dell’art. 101, comma 7 del D.Lvo 152/2006, da imprese dedite “esclusivamente alla lavorazione del terreno”, che esercitino anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, con “materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità".

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26/11/2015, il Tribunale di Lecce condannò A.A. alla pena, condizionalmente sospesa, di 3.500 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato, in assenza di autorizzazione, un'attività di illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dalle acque reflue industriali provenienti dall'attività di selezione, lavorazione mediante lavaggio e confezionamento di prodotti ortofrutticoli, espletata dall'omonima ditta individuale dell'imputato; acque prelevate a mezzo di elettropompe immerse in vasche di raccolta dell'azienda e, quindi, riversate in…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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