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INQUINAMENTO IDRICO – Derivazioni acque pubbliche ed utilizzazioni

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 06/11/2009
n. 23548

In tema di grandi derivazioni di acqua pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la "grande derivazione" concessa per il menzionato scopo di riqualificazione, così da doversi escludere il ricorso alla norma di chiusura di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quale, nel considerare l'anzidetto uso igienico, contempla anche "tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere", senza che in quest'ultime si rinvenga, però, l'uso a scopo di riqualificazione, il quale non trova, comunque, alcuna attinenza, logica ed economica, con l'"uso igienico". Ne consegue che la genericità dello "scopo" (appunto, "riqualificazione di energia") impone di tener conto, ai fini della determinazione del canone, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche" assentite e, quindi, di determinare il canone in ragione di quella utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP che aveva ritenuto legittimo il regolamento della Regione Piemonte sulla "misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica", il quale prevedeva il pagamento di un canone annuo per l'uso "riqualificazione dell'energia" dell'acqua pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a., determinato sulla base di 0,70 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio).

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