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INQUINAMENTO IDRICO – Canone per lo scarico e depurazione reflui

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 21/06/2010
n. 14902

É da riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 dell'11 febbraio 2010, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30) - come modificato del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3- bis, comma 1, lett. b) (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, nonché, "ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.

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