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A quali condizioni le acque meteoriche non necessitano di autorizzazione allo scarico?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2018
n. 28725

In tema di acque, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti. Sono, infatti, escluse le acque contaminate da sostanze o materiali inquinanti (ad esempio da rifiuti pericolosi, presenti in un’area caratterizzata dall'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche), che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali, il cui scarico nel suolo e nel sottosuolo necessita di apposita autorizzazione, pena l’integrazione del reato di scarico non autorizzato, di cui all’art. 137 del D.L.vo 152/2006, che non richiede necessariamente la contaminazione del suolo o del sottosuolo.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 9 luglio 2014 il Tribunale di Brindisi condannò C.C. e A. C., quali amministratori della T.C. , alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 (capo A della rubrica), 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 81/2008 (capo B della rubrica, ascritto al solo C.C. ), e 137, commi 1 e 9, d.lgs. 152/2006 (capo C della rubrica), nonché la T.C. al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 28.600,00, in relazione all'illecito amministrativo di cui…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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