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Alimenti: Produzione e vendita

Categoria: Alimenti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 09/03/2011
n. 09276

L’art. 14, comma 17, lett. a), della L. 246/05, stabilisce che dall'effetto abrogativo rimangono escluse le disposizioni contenute (oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione "codice" o "testo unico", il che consente di affermare che la legge n. 283/62 e s.m., in materia di alimenti, va esclusa dall'effetto abrogativo in quanto il relativo testo normativo recita nel suo incipit l'espressione "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". Pertanto, non è conforme a legge, la procedura di conservazione attraverso il congelamento preventivo di alimentari destinati ad un immediato consumo, sussistendo i presupposti e i comprensibili rischi di alterazione del prodotto a seguito di uno scongelamento ovvero ad un congelamento. Inoltre, ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute e non è neppure necessario l'inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente. Sentenza n° 9276 del 09/03/2011 Corte di Cassazione Penale – Sez. III

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