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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissione polveri sottili

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale - Sez. III
Data: 17/04/2009
n. 16286

La diffusione di polveri nell’atmosfera va contestata come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell’art. 674 c.p. e non come emissione di fumo, poiché il “versare” concerne le materie liquide o fluide, oppure le materie solide ma ghiaiose, sabbiose o polverose ed il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo. (Fattispecie di scarico del "clinker” dalle navi trasportatrici ai silos, e dai silos alle autocisterne utilizzate per il trasporto successivo, immettendo nell'atmosfera sottilissime polveri, che depositandosi all'esterno e all'interno delle abitazioni limitrofe cagionavano agli occupanti fastidi fisici tali da compromettere significativamente l'esercizio delle normali attività quotidiane).

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