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Emissioni: i concetti di normale tollerabilità, stretta tollerabilità e molestia

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/07/2023
n. 32741

Al fine di definire il concetto di "molestia" che integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone previsto dall'art. 844 cod. civ. e sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   Con sentenza del 30/11/2021, il Tribunale di Rimini dichiarava XXX responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e la condannava alla pena – rispettivamente – di 300 euro e di 206 euro di ammenda. Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - illegittimità dell’ordinanza predibattimentale del 23/1/2018; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di oblazione facoltativa sul presupposto che non sarebbero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose dei reati; questo argomento sarebbe tuttavia errato, perché non terrebbe conto di una…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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