Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/07/2019, il Tribunale di P. dichiarava S.F. responsabile del reato di cui all’art. 674 cod.pen.- perché, facendo uso di una bomboletta spray contenente una sostanza chimica nociva, tipo insetticida, atta a molestare persone, spruzzava il liquido in essa contenuto nella veranda prospiciente l’appartamento di proprietà dei coniugi R.C. e D.S.A.T. - e la condannava alla pena di euro duecento di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F., a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 674…
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Getto pericoloso di cose e criteri di tollerabilità
Categoria: AriaAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/11/2020
n. 33817
In tema di getto pericoloso di cose, l’evento di molestia provocato da emissioni di gas, fumi o vapori si configura non solo nel caso di emissioni inquinanti che violino i limiti di legge, ma anche nel caso in cui venga superato il limite della “normale tollerabilità” (di cui all’art. 844 del codice civile).
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/07/2019, il Tribunale di P. dichiarava S.F. responsabile del reato di cui all’art. 674 cod.pen.- perché, facendo uso di una bomboletta spray contenente una sostanza chimica nociva, tipo insetticida, atta a molestare persone, spruzzava il liquido in essa contenuto nella veranda prospiciente l’appartamento di proprietà dei coniugi R.C. e D.S.A.T. - e la condannava alla pena di euro duecento di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F., a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 674…
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