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Industrie insalubri: il comune può discostarsi dal parere negativo dell’autorità sanitaria?

Categoria: Aria
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 06/12/2022
n. 10681

Gli ampi poteri concernenti le industrie insalubri, conferiti dagli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono esercitabili a condizione che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli. Appare evidente che l’amministrazione comunale, non possedendo né gli strumenti né le competenze per accertare "in proprio" le condizioni sanitarie di una industria insalubre, tenda a conformarsi al parere reso dall'Autorità sanitaria. Nondimeno, sorge in capo all’amministrazione medesima l’onere di discostarsi motivatamente dal parere suddetto in presenza di due condizioni: l'assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere negativo reso dall'azienda sanitari, e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte - o comunque acquisite dall'amministrazione comunale - che provino l'inattendibilità del parere negativo e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all'azienda.  

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FATTO e DIRITTO   1. A seguito dell’esposto di un “Comitato cittadino”, che chiedeva di inibire l’attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in ragione dell’inquinamento sonoro e ambientale provocato dalla lavorazione del marmo in zona densamente abitata, con nota prot. n. 41 DAP del 21 gennaio 2014, il Dirigente medico Dott. (Omissis) dell’ASP di Cosenza, esprimeva “parere sfavorevole” al proseguimento dell’attività per i rischi alla salute degli abitanti posti nelle immediate vicinanze. 1.1. Sulla scorta di tale parere il Sindaco del Comune di Amantea, con ordinanza n. 10 del 5 febbraio 2014, disponeva che la ditta (Omissis) provvedesse “alla…
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