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Emissioni odorigene: quali oneri per la P.A.?

Categoria: Aria
Autorità: Tar Umbria Sez. I
Data: 04/05/2022
n. 262

Sebbene l’assenza di un riferimento tanto normativo quanto di autorizzazione circa i valori e le concentrazioni limite relativi alle sostanze odorigene non precluda l’intervento delle Amministrazioni competenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, in siffatte circostanze si impone in capo alla P.A. un più stringente onere istruttorio e motivazionale basato su dati univoci circa la sussistenza di un pericolo attuale per la salute dell’uomo e per l’ambiente derivante dalle emissioni di aldeidi nelle concentrazioni rilevate. Tale onere non può dirsi assolto nel caso in esame con il mero richiamo a “soglie olfattive”, ancorché individuate nella letteratura scientifica.

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Fatto e diritto   1. La (omissis) è una società che svolge attività di fusione di materiali ferrosi, attualmente autorizzata con AIA, in forza dei seguenti titoli: Autorizzazione integrata ambientale adottata con D.D. 27.02.2015, n. 599 della Provincia di Perugia; D.D. 7.2.2017, n. 1060 della Regione Umbria - Aggiornamento dell’AIA 599/2015; D.D. 16.1.2019, n. 365 della Regione Umbria - Aggiornamento dell’AIA 599/2015; D.D. 15.7.2019, n. 6917 della Regione Umbria - Aggiornamento dell’AIA 599/2015; D.D. 5.11.2019, n. 11094 della Regione Umbria - Determinazione di presa d’atto della comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA 599/2015; D.D. 11.8.2021, n. 8052 della Regione Umbria…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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