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Danneggiamento di bellezze naturali: deve essere effettivo?

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/12/2017
n. 56085

Il reato di cui all’art. 734 del codice penale, che punisce chi, attraverso costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali di luoghi protetti, richiede, ai fini della sua configurazione, l’effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione. Si tratta, infatti, di un reato di danno, che è tale in quanto subordinato all’effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso al giudice e prescinde sia dallo stato dei lavori sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione.

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  Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 19 dicembre 2016, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 19/05/2015, previa riqualificazione del reato di cui al capo b) quale violazione dell'art. 181 comma 1 d.lgs n. 42 del 2004, e quello di cui al capo d) quale violazione degli artt. 110, 480 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta a C.F., M.L. e M.V. a mesi sei di reclusione, eliminando la condizione della demolizione e della rimessione in pristino apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a M.e…
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