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Le interlocuzioni con l’ASL sono rilevanti ai fini paesaggistici?

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/05/2018
n. 18888

Le mere interlocuzioni tra ASL e società non possono essere considerate alla stregua di autorizzazioni e sono, in ogni caso, irrilevanti ai fini paesaggistici, perché provenienti da un'autorità diversa rispetto quella preposta alla tutela del vincolo. Così, la procedura prevista dall'art. 674 del d.P.R. 128/1959, che disciplina gli interventi di vigilanza in situazioni di pericolo non immediato, a fronte delle quali la ASL invita il direttore responsabile della cava a presentare un progetto di bonifica, da sottoporre all’approvazione della ASL stessa, non può sostituire il rilascio del titolo abilitativo a fini paesaggistici.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1- Con sentenza del 9 febbraio 2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 26 maggio 2015 del Tribunale di Lucca, che - per quanto qui rileva - aveva condannato l'imputato alla pena di tre mesi di arresto ed C 32.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in qualità di amministratore unico della società T.E.., titolare della concessione per lo sfruttamento della cava F.R., senza autorizzazione e in zona sottoposta a…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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